Statuto

 

 

         

 

 STATUTO DEL

“DOPOLAVORO CASSA DI RISPARMIO DI PESARO"

 

 

 

      Art. 1 - 4 

 Costituzione, sede e scopi

 

      Art. 5 - 9

 Diritti e doveri dei soci

 

      Art. 10 -11 

 Organi dell'associazione

 

      Art. 12 - 20

 L’assmblea dei soci

                

      Art. 21 - 26

 Il consiglio direttivo

  

      Art. 27 - 29

 Il presidente

 

      Art. 30 - 33

 Il collegio dei sindaci revisori

   

       Art. 34 - 37 

 Il collegio dei probiviri

 

      Art. 38 - 39

 Bilancio

                  

      Art. 40 - 41

 Scioglimento dell'associazione    

 

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TITOLO I   -   COSTITUZIONE SEDE E SCOPI

Art. 1

Il “Dopolavoro Aziendale della Cassa di Risparmio di Pesaro”, fu fondato nel 1957 dai dipendenti della Cassa di Risparmio di Pesaro come libera associazione con sede in Pesaro.

A seguito delle successive vicende aziendali e delle mutate condizioni degli iscritti, l’Assemblea dei Soci, composta dai dipendenti in servizio, in esodo od in quiescenza ex Cassa di Risparmio di Pesaro S.p.a., ex Banca Marche S.p.a., Montani Antaldi S.r.l., Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, ex Marcheriscossioni S.p.a., ex gruppo Ubi Banca, in continuità con la precedente associazione, varia la ragione sociale in  “Dopolavoro Cassa di Risparmio di Pesaro”, ai sensi delle norme sulle associazioni non riconosciute.

All’Associazione possono aderire dipendenti ed ex dipendenti di Cassa di Risparmio di Pesaro e Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e delle società o gruppi bancari costituite o subentrate in continuità alle stesse, i loro familiari e quanti ne abbiano contribuito allo sviluppo e consolidamento nel territorio, nonché i dipendenti ed ex dipendenti di istituti di credito operanti prevalentemente nella provincia di Pesaro.

Art. 2

L’Associazione non persegue fini di lucro, é aconfessionale ed apolitica, non ha funzioni sindacali o di patronato.

L’Associazione, su un piano di pari dignità e di reciproco rispetto, auspica e favorisce forme di collaborazione con le altre Associazioni della Provincia di Pesaro e Urbino,

L’Associazione ha Sede in Pesaro, la sua durata è illimitata.

 Il territorio di riferimento della Associazione è costituito prevalentemente dalla Provincia di Pesaro e Urbino ove ha operato storicamente la Cassa di Risparmio di Pesaro

Art. 3

L’Associazione favorisce in tutti i campi lo sviluppo di rapporti di amicizia e di solidarietà tra i soci promuovendo iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico, dilettantistico ed assistenziale a favore degli stessi.

In particolare potrà:

-     organizzare e/o agevolare l’attuazione di soggiorni, viaggi e gite collettive;

-     organizzare, partecipare e collaborare a manifestazioni ricrea­tive, culturali e sportive;

-     organizzare riunioni di soci, conferenze, conversazioni, proiezioni, mostre e simili;

-     mantenere una biblioteca a completa disposizione dei soci;

-     costituire una dotazione di materiale di equipaggiamento collettivo per le diverse attività ricreative, culturali e sportive;

-     svolgere ogni altra attività volta a sviluppare la conoscenza reciproca fra i soci

-     promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. Per lo svolgimento delle proprie attività di carattere sportivo dilettantistico il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione decida di affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo.

-     promuovere iniziative ed eventi anche in collaborazione:

      - con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro;

      - con le aziende bancarie del territorio di riferimento e con le associazioni ricreative dei dipendenti delle medesime

      - con associazioni ed enti locali e culturali, enti no profit, associazioni umanitarie e di assistenza con sede o attività  nel territorio di riferimento.

All’Associazione è vietato svolgere altre attività, ad eccezione di quelle direttamente connesse agli scopi sopra e­nunciati o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ed a condizione che, in ciascun esercizio, esse non siano prevalenti rispetto ai fini istituzionali e che i relativi proventi non superino il limite delle spese complessive secondo quanto prescritto tempo per tempo dalle leggi vigenti.

Art. 4

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:

-     quote associative;

-     eventuali contributi pubblici;

-     proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;

-     beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

-     tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall’Associazione   per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;

-     donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, s’intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l’Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO II   -   DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a)    SOCI FONDATORI – i soci del “Dopolavoro Aziendale Cassa di Risparmio di Pesaro” di cui all’Art.1 comma 2, iscritti alla data del 30 ottobre 2021.

b)    SOCI ORDINARI -  i dipendenti ed ex dipendenti di Cassa di Risparmio di Pesaro e Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e delle società o gruppi bancari costituite o subentrate in continuità alle stesse, i loro familiari e quanti ne abbiano contribuito allo sviluppo e consolidamento nel territorio, nonché i dipendenti ed ex dipendenti di istituti di credito operanti prevalentemente nella provincia di Pesaro.

c)    SOCI DEL GRUPPO FAMILIARE - il coniuge non legalmente separato o il convivente nell’ambito di unioni di fatto, i figli fino al 25° anno di età compreso.

d)    SOCI ONORARI - nominati dall’Assemblea dei Soci tra le persone che si sono rese benemerite verso l’Associazione

Art. 6

Possono far parte dell’Associazione coloro che, essendo in una delle situazioni di cui all’Art.5   godano dei diritti politici e civili, possiedano idonei requisiti di moralità, presentino domanda scritta di ammissione impegnandosi al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dall’Assemblea dei Soci e ad accettare e rispettare il presente Statuto ed ogni altro regolamento dell’Associazione.

Il coniuge o il convivente del socio deceduto, possono richiedere l’iscrizione in qualità di soci ordinari, purché ne facciano esplicita domanda..

Il rigetto delle domande di ammissione a socio deve essere motivato.

Art. 7

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado cui anche l’Associazione aderisce o che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con lo stesso.

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell’articolo 111 del DPR n° 917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all’Associazione secondo le modalità previste nel presente Statuto.

I soci sono tenuti:

-        al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dall’Assemblea dei Soci;

-        all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

-        a tenere un contegno decoroso all’interno delle strutture dell’Associazione.

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci , in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari ivi comprese le modifiche statutarie, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

I soci del gruppo familiare hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci ordinari, salvo il diritto di ricoprire cariche elettive; i soci minori di età hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci maggiorenni, salvo il diritto di elettorato che acquisiranno automaticamente al compimento della maggiore età.

Norma transitoria: per i primi 4 anni, a partire dal 30 ottobre 2021, le cariche elettive dovranno essere ricoperte dai soli soci fondatori (art. 5 punto a).

Art. 8

Nei confronti del socio inadempiente il Consiglio Direttivo può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

-    con la maggioranza di due terzi della sua totalità:

        a)  richiamo verbale e scritto;

        b)  sospensione;

-    con decisione unanime, sempre riferita alla sua totalità:

        c)  radiazione.

I provvedimenti disciplinari di cui ai punti b) e c) devono essere preceduti dalla contestazione degli addebiti, formulata per iscritto, con invito a rispon­dere entro dieci giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio Direttivo può comunque procedere alla determinazione del provvedimento da adottare.

Contro i provvedimenti è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che deciderà definitivamente e senza appello.

Art. 9

La qualifica di socio cessa:

-     per dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio Di­rettivo non oltre il 30 novembre di ogni anno e con effetto, in ogni caso, dal primo gennaio dell’anno successivo;

-     per decesso, in tal caso il coniuge o il convivente può richiedere  la qualifica di socio ordinari

-     per la perdita dei requisiti soggettivi previsti dal pre­sente Statuto;

-     per morosità;

-     per provvedimento del Consiglio Direttivo.

TITOLO III   -   ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.10

Sono organi dell’Associazione:

-     l’Assemblea dei Soci;

-      il Consiglio Direttivo;

-      il Presidente;

-      il Collegio dei Sindaci Revisori;

-      il Collegio dei Probiviri.

Art.11

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese concesso su deliberazione del Consiglio Direttivo.

CAPO I   -   L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12

All’Assemblea hanno diritto di partecipazione tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative; essa è convocata almeno una volta l’anno.

Art.13

L’Assemblea delibera su:

-         l’approvazione del bilancio annuale;

-         le modificazioni dello Statuto sociale;

-         l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori;

-         gli indirizzi per l’attività dell’Associazione;

-         l’operato del Consiglio Direttivo;

-         l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Associazione;

-         ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Art.14

L’Assemblea è convocata di regola almeno una volta l’anno, entro il 31 marzo, per l’approvazione del bilancio e comunque ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o l’urgenza, oppure su domanda motivata del Collegio dei Sindaci Revisori o di almeno il 20% dei soci, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale, negli ultimi due casi, dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Art.15

L’Assemblea è convocata con avviso di convocazione contenente l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, tramite circolare, affissa all’albo dell’Associazione almeno 15 giorni prima del giorno dell’adunanza.

L’avviso deve essere trasmesso all’ultimo recapito noto dei soci.

Art.16

L’Assemblea è valida in prima convocazione, purché siano presenti almeno la metà dei soci.

L’Assemblea è valida in seconda convocazione, trascorsa un’ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art.17

L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se occorre, più Scrutatori.

Art.18

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Una proposta che ottenga parità di voti s’intenderà respinta. Le votazioni si tengono per alzata di mano.

Art.19

Le elezioni alle cariche sociali e tutte le votazioni aventi ad oggetto persone sono tenute a scrutinio segreto.

Sono eletti alle cariche sociali coloro che abbiano ottenuto nell’ordine il maggior numero di voti.

Art.20

Il verbale dell’Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II   -   IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.21

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica due anni ed é composto da cinque membri effettivi. Esso si convoca nei primi otto giorni successivi all’elezione e provvede alla nomina, tra i suoi componenti, del Presidente, di un Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Art.22

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consigliere che si rende assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art.23

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e adotta tutte le decisioni necessarie per garantire l’efficienza ed il funzionamento dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

-     provvede alla redazione del bilancio annuale da sottoporre con propria relazione all’Assemblea dei Soci;

-     provvede alla redazione del regolamento interno;

-     formula i programmi di attività dell’Associazione;

-     amministra i contributi, ripartendoli tra le varie attività sociali;

-     provvede alla redazione dei progetti di modifiche statuta­rie;

-     attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

-     provvede a tenere informati i soci delle attività svolte;

-     delibera sull’ammissione di nuovi soci.

Art.24

Gli atti afferenti alla straordinaria amministrazione devono essere approvati dal Consiglio Direttivo all’unanimità.

Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno, ovvero quando ciò sia richiesto da tre o più Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, di regola, almeno una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni é necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese, d’ordinario, a maggioranza assoluta di voti tra i presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede.

Art.25

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art.26

I posti di Consigliere che si rendono vacanti per dimissioni, decadenze od altre cause, sono assegnati ai soci primi esclusi in graduatoria nell’ultima elezione.

I membri eletti in surrogazione dei Consiglieri cessati, restano in carica fino alla scadenza del mandato consigliare in corso e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso si considererà decaduto e dovrà convocare immediatamente l’Assemblea dei Soci.

CAPO III   -   IL PRESIDENTE

Art.27

Il Presidente é eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.

Ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, propone la nomina e la revoca dei soci onorari, sottoscrive i bilanci.

Art.28

In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente prende tutte le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferirne alla prima riunione successiva.

Art.29

In caso di impedimento od assenza del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. In caso di assenza od impedimento di entrambi, le funzioni di presidente sono affidate al Consigliere più anziano. Si considera Consigliere anziano il più anziano nella carica, a parità di anzianità nella carica il più anziano di età.

CAPO IV   -   IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art.30

Il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica due anni ed è composto di tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede ad eleggere il proprio Presidente.

Art.31

Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di vigilare sulla osservanza della Legge, dello Statuto, delle deliberazioni e dei regolamenti interni.

Procede a verifiche di contabilità e di cassa, esamina il bilancio, accompagnandolo con una relazione da sottoporre all’Assemblea dei Soci.

Art.32

La funzione di Sindaco é incompatibile con le altre cariche sociali.

Art.33

I Sindaci assistono con diritto di voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

CAPO V   -   IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.34

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti possibilmente fra i soci più anziani ed esperti.

Art.35

II Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sul buon nome e sulla moralità della vita associativa, dirimendo le e­ventuali controversie sorte nell’ambito sociale e proponendo le opportune sanzioni disciplinari al Consiglio Direttivo.

Art.36

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. La funzione di Proboviro é incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art.37

I soci si impegnano a adire il Collegio dei Probiviri, in sede di arbitrato definitivo, per qualsiasi controversia originata nell’ambito dell’attività sociale.

Il Collegio dei Probiviri é attivato su richiesta scritta da presentarsi da una delle parti.

TITOLO IV   -   BILANCIO

Art.38

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art.39

L’attività svolta dall’Associazione è rappresentata in modo analitico con scritture cronologiche e sistematiche.

Una volta all’anno, entro il 31 marzo, è presentato all’Assemblea dei Soci un bilancio, o un rendiconto, che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle connesse.

Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e precisione e dare una rappresentazione veritiera, prudente e corretta, allo scopo di fornire un’informazione non solo quantitativa ma anche qualitativa dei risultati, ed avendo la sensibilità e l’attenzione di fornire un quadro trasparente anche alla sfera esterna all’Associazione.

TITOLO V   -   DEVOLUZIONE DEL FONDO SOCIALE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art.40

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.41

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata.

L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione purché siano presenti almeno i 2/3 dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti.

Il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei soci presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell’Associazione eventualmente residuato sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell’Assemblea Straordinaria, e previa audizione dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione.                                      

 Pesaro, li 30 ottobre 2021

 

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